Modificate le norme che disciplinano le deduzioni e le detrazioni delle erogazioni liberali fatte nel corso dell’anno a sostegno dell’emergenza epidemiologica COVID-19.
L’art. 66 del DL 18/2020 “Cura Italia” prevede agevolazioni per le erogazioni liberali nell’ambito degli interventi di contenimento dell’emergenza epidemiologica COVID-19, effettuate nel corso del 2020, in favore dello Stato, delle Regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche e di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro.
Si applicano tuttora regimi distinti a seconda che le erogazioni siano effettuate da soggetti non imprenditori, ovvero imprenditori.
Per le persone fisiche e gli enti non commerciali è confermata la possibilità di una detrazione dall’imposta lorda (IRPEF o IRES) nella misura del 30% per le erogazioni liberali in denaro o in natura. La detrazione, per espressa disposizione di legge, non può superare i 30.000 euro.
Per i soggetti titolari di reddito d’impresa, invece, vi è un ampliamento della soglia di deducibilità: infatti, le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell’anno 2020, sono deducibili dal reddito d’impresa per intero. Ai fini dell’IRAP tali erogazioni sono deducibili nell’esercizio in cui sono effettuate.