Dall’Articolo 1 del nostro Statuto – È costituita l’Associazione denominata “Pane Quotidiano Firenze ODV Organizzazione di Volontariato Ente del Terzo Settore ETS, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”) e successive modifiche, già “Società filantropica per il pane quotidiano” istituita in Firenze nell’anno 1898 allo scopo di ridurre l’accattonaggio con la beneficenza, e con decreto del 17 dicembre 1905 dichiarato Opera Pia.
ARTICOLO 1 – NATURA E FINALITÀ DELL’ASSOCIAZIONE
- 1.1 È costituita l’Associazione denominata “Pane Quotidiano Firenze ODV Organizzazione di Volontariato Ente del Terzo Settore ETS, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”) e successive modifiche, già “Società filantropica per il pane quotidiano” istituita in Firenze nell’anno 1898 allo scopo di ridurre l’accattonaggio con la beneficenza, e con decreto del 17 dicembre 1905 dichiarato Opera Pia.
- 1.2 L’utilizzo dell’acronimo ETS è subordinato all’iscrizione dell’associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
- 1.3 L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con lo scopo di operare per la fornitura a soggetti bisognosi, specie bambini ed anziani, di alimenti, di mezzi e beni, anche di natura sanitaria, che possano contribuire al loro sostentamento e favorire il loro stato di salute e benessere, l’avviamento allo studio, al lavoro ed all’inserimento nella società anche mediante l’assegnazione di borse di studio ed incentivi in genere; agisce su tutto il territorio nazionale, con particolare riguardo per l’area del comune fiorentino. Per il raggiungimento di tali fini, l’Associazione opera mediante lo svolgimento, prevalentemente in favore di terzi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all’articolo 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati:
- a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni
- b) Prestazioni sociosanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni
- c) Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi
- d) Attività di beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo
- e) Attività di raccolta fondi ai sensi dell’Art. 7 della legge sul Terzo settore
- L’associazione può svolgere attività diverse da quelle previste dall’Art. 5 del Codice del Terzo settore, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Cabina di regia di cui all’articolo 97, tenendo conto dell’insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all’insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.
- L’associazione potrà quindi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell’ambito delle attività di interesse generale:
- a) promuovere, valorizzare e favorire la salute, eventualmente aiutando la ricerca ad essa attinente;
- b) operare nel settore dell’acquisizione di strumentazioni e di materiali medici e para-medici da fornire a soggetti che ne abbiano necessità; o anche, per i medesimi fini, istituire strutture ambulatoriali a carattere assistenziale in genere;
- c) operare per l’acquisizione di strutture e di attrezzature da adibire a scopi sociali (refettori, case-famiglia o altro che non contrasti con le norme statuarie);
- d) ampliare, aggiornare, sviluppare le attività dell’Associazione attraverso l’impiego dei media e di nuove tecnologie informatiche e telematiche;
- e) svolgere ogni altra attività connessa purché non in contrasto con i principi e i valori associativi a cui il presente Statuto è ispirato e comunque nei limiti previsti dalle leggi in materia;
- f) assumere, nei limiti previsti dalla legge, partecipazioni in soggetti operanti nei settori di suo interesse o comunque in settori connessi o ritenuti utili, sia direttamente che indirettamente, al perseguimento delle finalità associative;
- g) compiere operazioni di natura finanziaria, mobiliare, immobiliare ed ogni altra attività, per il raggiungimento degli scopi sociali, purché ritenute utili e/o connesse e/o strumentali per la realizzazione degli scopi dell’Associazione;
- h) promuovere ed organizzare iniziative di carattere sociale, economico, culturale, sportivo e ricreativo.
ARTICOLO 2 – SEDE E DURATA
- 2.1 L’Associazione ha sede legale in Firenze, e durata illimitata. Altre sedi secondarie e sezioni potranno essere istituite con semplice delibera del Consiglio Direttivo. Ugualmente la sede legale potrà essere trasferita con semplice delibera del Consiglio Direttivo purché nell’ambito del medesimo Comune.
ARTICOLO 3 – RAPPORTO ASSOCIATIVO
- 3.1 L’Associazione è composta da:
- a) SOCI ORDINARI: ammessi a far parte dell’Associazione dal Consiglio Direttivo dopo valutazione della loro richiesta scritta.
- b) SOCI BENEMERITI: nominati dal Consiglio Direttivo tra coloro – persone fisiche od altri enti del Terzo settore – che abbiano acquisito particolari benemerenze per il loro prestigio e preparazione professionale, o per l’impegno anche di natura economica, svolto in favore dell’Associazione stessa.
- 3.2 Gli associati hanno diritto di esaminare i libri associativi mediante semplice richiesta scritta indirizzata al Presidente, e previo appuntamento da concordare con almeno 7 giorni di anticipo.
- 3.3 Il rapporto associativo può estinguersi per morte o estinzione dell’ente o:
- a) per recesso dell’associato: a qualunque categoria appartenga, l’associato potrà recedere dall’Associazione dandone comunicazione scritta al Presidente con qualunque mezzo che garantisca la prova dell’avvenuto ricevimento; la dichiarazione di recesso avrà effetto con lo scadere dell’anno in corso purché sia fatta almeno 3 mesi prima;
- b) per decadenza: il Consiglio Direttivo potrà dichiarare decaduto dalla qualità di Socio Ordinario chi non provvede a versare la quota associativa nei termini e nei modi fissati dal presente Statuto e dal Consiglio Direttivo stesso; in tal caso il Consiglio Direttivo ne darà comunicazione all’interessato;
- c) per esclusione: il Consiglio Direttivo potrà, per gravi motivi, deliberare l’esclusione di un associato. Contro tale delibera, inviata per raccomandata A/R o PEC al domicilio risultante all’Associazione, l’associato potrà ricorrere all’Assemblea tramite nota scritta depositata presso la sede legale dell’Associazione entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della comunicazione.
- 3.4 I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rivalutabili né trasmissibili. Gli associati che recedono, decadono o vengono esclusi non avranno alcun diritto a ripetere dall’associazione le quote ed i contributi versati all’associazione prima di perdere la qualità di associato.
ARTICOLO 4 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
- 4.1 L’organizzazione si ispira a principi di democrazia interna. Sono organi dell’associazione:
- a) L’Assemblea;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) L’organo di Controllo;
ARTICOLO 5 – L’ASSEMBLEA
- 5.1 L’Assemblea, che può essere ordinaria e straordinaria, è composta da tutti gli associati e si riunisce presso la sede legale od altrove.
Nell’assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati da almeno 3 mesi. Partecipa all’Assemblea con diritto di voto anche il Presidente Onorario, se nominato. - 5.2 L’Assemblea Ordinaria è convocata almeno una volta all’anno entro il 30 di aprile su convocazione del Presidente, per approvare il bilancio consuntivo dell’anno precedente, ed il bilancio preventivo per l’anno in corso. L’Assemblea ordinaria/straordinaria può essere altresì convocata su richiesta del Consiglio Direttivo per dibattere e/o deliberare sull’ordine del giorno predisposto dall’Organo richiedente. L’Assemblea ordinaria deve altresì essere convocata dal Presidente quando ne faccia richiesta formale almeno un decimo degli associati. In tal caso, gli associati richiedenti dovranno redigere l’ordine del giorno che il Presidente dovrà far pervenire ai Soci con la convocazione dell’Assemblea.
- 5.3 L’Assemblea, ordinaria e straordinaria, viene convocata dal Presidente con avviso comunicato agli associati con qualsiasi mezzo, anche mail, che garantisca la prova dell’avvenuto ricevimento, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’adunanza. Nell’avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
- 5.4 L’Assemblea, ordinaria e straordinaria, è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti. Ogni associato può essere rappresentato da altro associato delegato in forma scritta. Ciascun associato potrà avere al massimo 3 (tre) deleghe.
- 5.5 L’Assemblea ordinaria delibera a maggioranza semplice dei presenti, ed ha i seguenti compiti e funzioni:
- a) nomina e revoca i componenti degli Organi Sociali;
- b) approva il bilancio annuale consuntivo, l’eventuale relazione annuale delle attività svolte, l’eventuale documento di programmazione e il bilancio preventivo predisposti dal Consiglio Direttivo;
- c) definisce gli eventuali mandati straordinari del Consiglio Direttivo;
- d) discute e delibera sui documenti predisposti dal Consiglio Direttivo e presentati all’Assemblea;
- e) approva l’eventuale Regolamento dell’Associazione e le sue modifiche sulla base di quanto proposto dal Consiglio Direttivo;
- f) su indicazione del Consiglio Direttivo, può nominare tra i soci ordinari un Presidente Onorario stabilendone diritti, compiti e mansioni.
- g) delibera sulle responsabilità dei componenti degli Organi Sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti.
- h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge o dallo Statuto alla sua competenza.
- 5.6 L’Assemblea ordinaria, è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente od in mancanza, da altra persona indicata dall’Assemblea.
- 5.7 L’Assemblea può riunirsi in seduta straordinaria per deliberare su:
- a) modifiche allo Statuto;
- b) scioglimento dell’Associazione o sua trasformazione, fusione o scissione;
- c) trasferimento della sede legale fuori dal Comune ove era istituita.
- Le delibere di cui al punto a) e c) possono essere assunte con il voto favorevole della maggioranza di almeno 2/3 (due terzi) degli associati in prima convocazione e con la maggioranza degli associati presenti in seconda convocazione; le delibere di cui al punto b) possono essere assunte con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati sia in prima che in seconda convocazione.
ARTICOLO 6 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
- 6.1 L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo compostoda 5 a 9 membri, eletti dall’Assemblea tra gli associati. Il seggio elettorale sarà composto da 2 (due) Consiglieri allo scopo delegati dal Consiglio Direttivo in carica e da 3 (tre) associati ordinari scelti dal consiglio medesimo, i quali saranno aiutati nell’espletamento delle operazioni elettorali dal Segretario.
- Il Consiglio dura in carica 3 (tre) anni. I membri uscenti sono rieleggibili.
- Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede legale od altrove ed è validamente costituito quando siano presenti almeno la metà più uno dei suoi membri in carica.
- 6.2 Qualora, durante il mandato, venisse a mancare per qualsiasi motivo uno o più Consiglieri, sino al massimo della metà, il Consiglio provvederà alla loro sostituzione. I Consiglieri così cooptati rimarranno in carica fino alla prima riunione dell’Assemblea, la quale dovrà procedere alla nuova nomina e/o conferma. Il Consigliere così nominato o confermato dall’Assemblea rimarrà in carica fino alla naturale scadenza dell’intero Consiglio.
- 6.3 La cessazione dei Consiglieri per scadenza del termine ha effetto alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica e comunque nel momento in cui il Consiglio Direttivo è stato ricostituito.
- 6.4 Le dimissioni della maggioranza dei componenti del Consiglio comporta la cessazione dell’intero Consiglio e la nomina di uno nuovo da parte dell’Assemblea che dovrà essere immediatamente convocata.
- 6.5 Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere.
- 6.6 Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente tutte le volte che l’interesse dell’Associazione lo richieda o su richiesta di almeno quattro membri del Consiglio stesso che in tal caso dovranno indicare i punti all’ordine del giorno.
- 6.7 La convocazione avviene mediante avviso comunicato a tutti i Consiglieri, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento, anche e-mail, di regola almeno sette giorni prima dell’adunanza e, in caso di urgenza, almeno tre giorni prima.
- 6.8 Nell’avviso vengono fissati la data, il luogo e l’ora della riunione nonché l’ordine del giorno.
- 6.9 Le delibere del Consiglio sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
In caso di parità, prevale il voto del Presidente dell’Associazione, o di chi presiede la riunione del Consiglio.
Di ogni riunione, il Segretario dovrà redigere il Verbale e sottoscriverlo unitamente a chi avrà presieduto la riunione stessa. - 6.10 Spettano al Consiglio Direttivo tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione esclusi quelli di competenza dell’Assemblea, e pertanto lo stesso provvede alla gestione dell’Associazione in ogni suo aspetto, in conformità allo Statuto dell’Associazione stessa, nonché agli indirizzi programmatici dell’Assemblea.
Pertanto, il Consiglio Direttivo:- a) stabilisce la quota associativa annua per gli associati ordinari;
- b) redige il bilancio consuntivo e l’eventuale relazione annuale delle attività svolte, l’eventuale documento di programmazione ed il bilancio preventivo per l’anno successivo da presentare per l’approvazione dell’Assemblea;
- c) esprime i pareri circostanziati sulle proposte di modifica dello Statuto prima della loro presentazione all’Assemblea;
- d) istituisce nuove sedi e sezioni secondarie ovunque e trasferisce la sede legale purché nell’ambito dello stesso Comune ove essa era istituita;
- e) redige l’eventuale Regolamento Interno dell’Associazione e le sue eventuali modifiche da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
- f) delibera su ammissione, nomina, recesso, decadenza, ed espulsione dei soci;
- g) può delegare tutti o parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi componenti anche disgiuntamente, determinando i limiti ed i poteri della delega;
- h) può delegare tutti o parte dei propri poteri ad uno o più associati anche non investiti di cariche sociali, per problematiche specifiche e, comunque per limitati periodi di tempo;
- i) esprime un parere sui documenti sottoposti alla sua attenzione;
- j) in caso di scioglimento dell’Associazione, propone all’Assemblea la destinazione dei propri beni in conformità con i fini che essa si propone e secondo le leggi vigenti; e propone inoltre il nome dei liquidatori ai quali verrà dato mandato di eseguire quanto deliberato dall’Assemblea.
- Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
ARTICOLO 7 – IL PRESIDENTE
- 7.1 Il Presidente del Consiglio viene eletto dal Consiglio Direttivo per l’intera durata del Consiglio stesso, e può essere rieletto per più mandati successivi.
- 7.2 La rappresentanza legale dell’Associazione di fronte terzi, ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio. Qualora gli sia stata attribuita una delega di poteri da parte del Consiglio Direttivo, potrà operare nei limiti di detta delega;
- 7.3 Il Presidente del Consiglio presiede e convoca, a norma di statuto l’Assemblea e il Consiglio Direttivo;
- 7.4 Se non risulta possibile riunire preventivamente il Consiglio Direttivo il Presidente può adottare, in via d’urgenza, ogni provvedimento necessario od opportuno, da sottoporre al Consiglio nella sua prima riunione da convocare entro 7 (sette) giorni.
ARTICOLO 8 – IL VICE PRESIDENTE
- 8.1 Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia assente o impedito o su delega dello stesso Presidente. Il Vicepresidente in caso di definitiva mancanza del Presidente, compresi i casi di suo recesso, dimissioni, decadenza, espulsione, subentra al Presidente sino a successiva riunione del Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 9 – TESORIERE E SEGRETARIO
- 9.1 Il Tesoriere ha i seguenti compiti:
- a) predisporre la formazione del bilancio consuntivo annuale, del bilancio preventivo e degli altri documenti amministrativi e finanziari da sottoporre al Consiglio Direttivo;
- b) sovrintendere al corretto funzionamento amministrativo delI’Associazione;
- c) verificare la posizione contabile dei singoli soci.
- 9.3 Il Segretario ha i seguenti compiti:
- a) spedire gli avvisi per le Adunanze dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- b) estendere i verbali di queste e curare ogni conseguente adempimento amministrativo;
- c) curare la corrispondenza dell’Associazione;
- d) coadiuvare il collegio elettorale insediato per ogni elezione dei membri del Consiglio direttivo;
- e) coadiuvare il Presidente in tutto ciò che da questo può essere richiesto.
ARTICOLO 10 – ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE
- 10.1 L’Associazione può nominare un organo di controllo o un revisore anche nei casi in cui la nomina non sia obbligatoria ai sensi dell’art. 2477, terzo comma C.C.
- 10.2 Le funzioni di controllo e di revisione, sia nei casi di nomina obbligatoria che facoltativa, possono essere affidate:
- a) ad un unico organo costituito in forma collegiale o monocratica; in tale seconda ipotesi, le relative funzioni possono essere attribuite ad un revisore legale dei conti persona fisica, ovvero ad una società di revisione, iscritti nell’apposito registro;
- b) separatamente a due distinti organi e precisamente:
- b1) la funzione di controllo sarà attribuita all’organo di controllo costituito in forma monocratica o collegiale (sindaco unico o collegio sindacale);
- b2) la funzione di revisione sarà attribuita ad un revisore (persona fisica o società di revisione).
- 10.3 In tutti i casi in cui venga nominato un revisore, l’attività di revisione ed il rapporto con l’eventuale diverso organo di controllo, sono disciplinati dal successivo articolo 21 (dove ogni riferimento al collegio sindacale può essere esteso anche al sindaco unico).
- 10.4 All’organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.
- 10.5 L’organo di controllo, ove nominato in forma collegiale (Collegio Sindacale) si compone di tre membri effettivi e di sue supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato in occasione della nomina dello stesso collegio.
- L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti.
- L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
ARTICOLO 11 – REVISIONE LEGALE DEI CONTI
- 11.1 L’Organo cui è affidata la revisione legale dei conti, anche mediante scambi di informazioni con l’organo di controllo, ove non coincidente:
- – verifica, nel corso dell’esercizio sociale e con periodicità trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- – verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
- – esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.
- 11.2 L’attività di revisione legale dei conti è annotata in un apposito libro conservato presso la sede sociale.
- 11.3 L’incarico della revisione contabile ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell’incarico.
- 11.4 L’organo cui è affidata la revisione deve possedere per tutta la durata del mandato i requisiti di cui all’art. 2409-quinquies C.C., la cui mancanza è causa di ineleggibilità o decadenza.
ARTICOLO 12 – GRATUITA’ DEGLI INCARICHI
- 12.1 Tutti gli incarichi previsti dal presente Statuto conferiti ed eseguiti dagli associati sono gratuiti, salvo il rimborso delle spese sostenute e salvo specifica delibera assembleare in deroga.
ARTICOLO 13 – PATRIMONIO ED ESERCIZIO SOCIALE
- 13.1 Il patrimonio dell’associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- L’Associazione è dotata di un patrimonio di Euro 85.738,00.
- 13.2 L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
- 13.3 Tutti gli associati Ordinari sono tenuti a versare all’Associazione la quota o contributo sociale annuale nella misura di volta in volta determinata dal Consiglio Direttivo.
- 13.4 Il patrimonio della Associazione è costituito da:
- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- e) contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o istituzioni pubblici e di enti privati;
- f) contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
- g) proventi dalle attività decommercializzate di cui all’art. 79 e 84 del Codice del terzo settore;
- h) proventi da attività di raccolti fondi;
- i) proventi dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’articolo 6 del Codice del Terzo Settore;
- l) dalle proprietà immobiliari;
- m) dal reddito di ogni altro bene, anche immobile, che pervenga nella disponibilità dell’associazione;
- n) da ogni entrata monetaria derivante dallo sfruttamento dei beni, mobili ed immobili che siano nella disponibilità dell’associazione;
- 13.5 L’esercizio dell’Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
- 13.6 Tutti gli eventuali avanzi di gestione annuali debbono essere reimpiegati nell’attività dell’Associazione o comunque incrementare il patrimonio di essa.
ARTICOLO 14 – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO
- 14.1 Lo scioglimento dell’Associazione potrà essere deliberato dall’assemblea straordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo.
- 14.2 In tale sede, l’Assemblea nominerà uno o più liquidatori, previa determinazione delle modalità e poteri ad essi attribuiti, secondo le norme vigenti tempo per tempo.
In ogni caso il patrimonio residuo e le eventuali eccedenze attive risultanti dal bilancio di liquidazione, dopo il pagamento di ogni passività, andranno devolute, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.
ARTICOLO 15 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
- 15.1 Tutte le eventuali controversie tra I’ Associazione e gli associati e tra i associati stessi, relativa a quanto oggetto del presente statuto, nessuna esclusa, con il solo limite della sua compromettibilità ai sensi di legge, sarà sottoposta alla decisione in via rituale di un Collegio Arbitrale nominato dal Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze su istanza della parte più diligente.
ARTICOLO 16 – RINVIO ALLA NORMATIVA VIGENTE
- 16.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento al Codice Civile e a quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche