I vantaggi fiscali delle donazioni in natura:
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 30.01 2020 del Decreto Interministeriale del 28.11.2019 (attuativo dell’art. 83, comma 2, del Decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 117 riguardante la riforma del terzo settore) sono state definite le modalità con le quali le cessioni di beni o servizi da parte di un’azienda o di un’impresa ad un’associazione di volontariato possono essere portate in detrazione fino ad un massimo del 10% del reddito dichiarato.
Il decreto individua le tipologie di beni che danno diritto alla detrazione dall’imposta o alla deduzione dalla base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, e stabilisce criteri e modalità di valorizzazione dei beni che possono formare oggetto delle erogazioni liberali in natura.
Ora anche chi dona merci, materie prime o qualsiasi altro bene possa essere utile alla nostra Associazione, potrà dunque godere dei benefici fiscali previsti dal Codice.
Il decreto attuativo ha stabilito infatti come debbano essere valutati i beni donati, quali sono i documenti da presentare per la donazione e per fruire degli sconti fiscali.
Solo se il valore del bene supera 30mila euro, o se, per la particolare natura dei beni ceduti, mancassero criteri oggettivi per stabilirne il valore, il donatore dovrebbe procurarsi una perizia giurata che attesti il valore di quanto donato, non anteriore di più di tre mesi dal momento della cessione del bene.
In tutti gli altri casi, la procedura di accesso ai benefici fiscali è molto più semplice: sarà sufficiente una dichiarazione scritta del donatore con la descrizione dei beni donati, e l’indicazione dei relativi valori, contenente la dichiarazione del soggetto destinatario della donazione contenente l’impegno ad utilizzare direttamente i beni ceduti esclusivamente per le proprie attività statutarie.
Ovviamente, perché il donatore abbia diritto al beneficio, è essenziale che il bene ricevuto dall’Associazione sia usato per gli scopi delle proprie attività statutarie, quindi esclusivamente per perseguire «finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale».
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